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Tutela penale dell’ambiente: introduzione di nuovi reati e modifiche al Codice penale

Il legislatore italiano è di recente intervenuto con un provvedimento di particolare rilevanza sul tema della tutela penale dell’ambiente e del contrasto alla criminalità ambientale. Il provvedimento recepisce disposizioni europee volte alla necessaria armonizzazione di normative penali, spesso dissimili fra loro, presenti nei vari Paesi dell’UE, integrando così il diritto ambientale europeo rispetto a comportamenti criminosi che possano provocare danni rilevanti all’ambiente e alla salute umana e rafforzando il contrasto alla criminalità ambientale in modo uniforme su tutto il territorio dell’UE.

 

Il nuovo decreto legislativo, di recepimento di normative europee, si compone di quattro distinti titoli e, in sintesi, contiene:

– modifiche alla parte del nostro Codice penale riguardante i reati ambientali, con l’introduzione di nuovi reati e con aggravamenti delle pene; 

– l’aggiornamento del catalogo dei reati ambientali già presenti nella disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti;

– la creazione di un sistema di coordinamento nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali (demandando, più precisamente, nella Procura generale presso la Corte di Cassazione tale attività di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale);

– l’adozione di una strategia nazionale di settore;

– la raccolta e la trasmissione di dati statistici da trasmettere alle istituzioni europee.

Di seguito, le novità di maggior rilievo.

 

Inquinamento ambientale

Il decreto modifica il reato di inquinamento ambientale presente nel nostro Codice penale, includendo la tutela degli habitat e prevedendo dei significativi aggravamenti di pena, specie da condotte criminose dalle quali possa derivare pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone. 

 

Introduzione di nuove fattispecie criminose

Vengono introdotte tre nuove fattispecie:

  • Commercio di prodotti inquinanti: viene punito chiunque immetta abusivamente sul mercato o comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali (acqua, suolo, sottosuolo, aria, ecc.) o di un habitat o di un ecosistema.
  • Produzione e commercio di sostanze ozono lesive: si tratta di un nuovo delitto che consiste nella abusiva produzione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione, uso o rilascio di sostanze o miscele che riducono lo strato di ozono, o di prodotti od apparecchiature che contengono tali sostanze.
  • Produzione e commercio di gas a effetto serra: la nuova contravvenzione consiste nella abusiva produzione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione di gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele , o di prodotti od apparecchiature che contengono tali sostanze.

 

Nozione di “abusività”

L’adesione al programma WHP non richiede cambiamenti immediati o interventi complessi. Il percorso è costruito in modo progressivo, attraverso azioni pratiche e sostenibili che ogni azienda può adattare alla propria realtà organizzativa. Anche piccoli interventi possono generare un impatto significativo: dalla promozione di pause attive all’organizzazione di momenti informativi sulla salute, fino alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione e iniziative dedicate al benessere dei lavoratori.

 

Responsabilità amministrativa degli enti

Il catalogo dei reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene aggiornato inserendo il reato di commercio di prodotti inquinanti e prevendendo sanzioni pecuniarie più gravose per i reati ambientali già inseriti nell’elenco stesso. Viene comunque conservato l’attuale sistema per quote, limitandosi ad introdurre innalzamenti (comunque significativi) dei livelli sanzionatori, senza però accogliere la proposta del legislatore europeo di determinare la sanzione in ragione del fatturato dell’ente coinvolto, oppure applicando una pena pecuniaria in misura fissa, ma di particolare valore.

 

Disciplina dei rifiuti

Con riferimento alla disciplina dei rifiuti, il decreto interviene infine sulla fattispecie prevista dal cosiddetto “Decreto Terra dei Fuochi” , modificando nuovamente la norma sul mancato rispetto delle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti . Per effetto della modifica, la sanzione per reato contravvenzionale si applica in caso di gestione di rifiuti non pericolosi, mentre resta punita come delitto l’inosservanza di prescrizioni relative a rifiuti pericolosi.

Per maggiori informazioni scrivi a: sicurezza@forema.it