Operatori delle mense aziendali: nuovi obblighi formativi in sostituzione
del libretto d’idoneità
sanitaria (Legge Regionale n. 41/03).
Al fine di prevenire il rischio derivante dalla manipolazione degli alimenti,
la Regione Veneto con
la Legge n. 41 del 19 dicembre 2003 ha disposto la sostituzione del libretto
di idoneità sanitaria
con procedure di autocontrollo, formazione ed informazione degli operatori
alimentari.
Dopo una serie di provvedimenti atti a determinare le caratteristiche per
l’attuazione dei percorsi
formativi/informativi, la Giunta Regionale ha emanato il Decreto n. 438
del 24 novembre 2004, con
il quale sono state definite le modalità operative per l’applicazione
della citata Legge Regionale.
Il nuovo Decreto in sintesi distingue diversi obblighi a carico del datore
di lavoro a seconda che
l’operatore manipoli o meno gli alimenti e sia stagionale o a tempo
indeterminato.
OPERATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ “SENZA” LA MANIPOLAZIONE
O
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI ALIMENTI (GRUPPO I)
Per gli operatori che svolgono attività che non comportino la manipolazione
o somministrazione
diretta degli alimenti (ad esempio magazzinieri, lavapiatti ecc.), è previsto
l’obbligo per il datore di
lavoro di consegnare copia delle “Norme di comportamento per una
corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti”.
Copia di dette “Norme di comportamento”, sottoscritta per presa
visione dall’operatore,
controfirmata da chi l’ha consegnata, datata e timbrata dall’impresa,
dovrà essere conservata
assieme alla documentazione relativa agli accertamenti sanitari, oppure
con la documentazione
relativa all’applicazione delle procedure di autocontrollo sull’igiene
dei prodotti alimentari
(H.A.C.C.P.).
Dette “Norme” devono esser consegnate entro 30 giorni
dalla data di assunzione del nuovo
personale e quanto prima per quelli che già operano in azienda.
Le stesse devono essere
successivamente riconsegnate ogni 2 anni dalla data della precedente consegna.
Altresì, detti
obblighi sussistono anche per gli allievi di Istituti Professionali alberghieri
che svolgano stages
presso strutture alberghiere o di ristorazione e gli stagionali.
OPERATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ “CON” MANIPOLAZIONE
O SOMMINISTRAZONE DIRETTA DEGLI ALIMENTI (GRUPPO II)
Per gli operatori che svolgono attività di manipolazione o somministrazione
diretta degli alimenti
(ad esempio addetti alla lavorazione degli alimenti, cuochi, aiuto cuochi,
camerieri, ecc.), il datore
di lavoro deve:
consegnare, entro 30 giorni dall’assunzione, le “Norme di comportamento
per una corretta
preparazione/manipolazione sicura degli alimenti”
far partecipare
ad un corso formativo, con superamento di un test avente la finalità di
accertare l’effettivo apprendimento, entro 2 anni:
dalla data di sottoscrizione delle “Norme di comportamento”
oppure
dalla data di scadenza del libretto di idoneità sanitaria
per alimenti.
Detti corsi formativi dovranno essere ripetuti ogni
2 anni (*) dalla scadenza del libretto di idoneità
sanitaria o dalla data di rilascio dell’attestato di partecipazione
al percorso formativo o dalla data di
sottoscrizione delle “Norme di comportamento” da parte dei
neoassunti o degli stagionali.
(*) Il termine in questione è stato previsto in 3 anni dal Decreto
del Dirigente Regionale
dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
9 agosto 2007 n. 388.
ESCLUSIONI
Sono esentati dall’obbligo di informazione/formazione di cui sopra,
gli operatori che hanno
conseguito la laurea in Medicina, Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze
Biologiche, Scienze e
Tecnologia Alimentare, Assistente Sanitario, Tecnica della Prevenzione,
Infermieristica, Dietista,
Farmacia, Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti, Chimica, Chimica
Industriale, Biotecnologie
e Diplomi in Tecnico dei Servizi di Ristorazione.
Operatore di cucina (valido
per 2 anni successivi
al conseguimento) e Operatore di Sala (valido per 2 anni successivi al
conseguimento), rilasciati da
un Istituto Professionale Alberghiero
La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra, comporta:
per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione somministrazione
e
vendita di sostanze alimentari, la sanzione fino a € 30, nel caso
in cui non abbia:
il libretto d’idoneità sanitaria in corso di validità
ricevuto
copia delle “Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione
sicura degli alimenti” entro i termini
previsti
partecipato con esito positivo al percorso formativo ove previsto
ed entro i termini
stabiliti
per il legale rappresentate o responsabile della industria
alimentare dell’impresa:
la sanzione fino a € 78, nel caso in cui:
l’operatore operi sprovvisto del libretto d’idoneità sanitaria
in corso di validità
non abbia consegnato allo stesso copia
delle “Norme di comportamento
per una
corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” entro
i termini previsti
l’operatore lavori sprovvisto del “libretto
formativo”,
attestante il superamento del
test di verifica del percorso formativo, ove previsto ed entro i
termini stabiliti
la chiusura temporanea da uno a dieci
giorni dello
stabilimento o dell’esercizio
la sanzione da € 1.500
a € 9.000,
per non aver adottato od applicato correttamente
il sistema di autocontrollo HACCP. Si deve considerare non applicato
correttamente il sistema HACCP, anche nel caso in cui non sia
stata effettuata
l’informazione e la formazione degli operatori, in sostituzione
del libretto sanitario.
Fòrema S.c.a.r.l., in qualità di ente accreditato
dalla Regione Veneto, organizza specifici corsi di formazione conformi
alla nuova
normativa regionale.
Alla conclusione del percorso formativo il partecipante dovrà superare
un test di valutazione per ottenere un “libretto formativo” attestante
la nuova idoneità.
I corsi prevedono da un minimo di 5 ad un massimo di 35 partecipanti.
I corsi che Fòrema Scarl, organizza sono di tre tipi:
A) SEMINARI
I corsi vengono organizzati presso:
- Fòrema via E. P. Masini n. 6 35131 Padova;
- le seguenti Delegazioni di Unindustria Padova:
Camposampiero, Via Straelle, 12
Este Via Cavour, 89/A
Cittadella Via Borgo Treviso, 18
Piove di Sacco Via Garibaldi, 106
Rubano, Via Bernardi, 1 - Centro
Direzionale "La Quercia".
In questo caso Fòrema provvederà ad espletare tutte le formalità previste
per l’organizzazione del corso (ad esempio: predisposizione del registro
regionale, tiratura della documentazione predisposta dal docente la quale
verrà poi consegnata ai partecipanti, rilascio per ogni partecipante
che ha superato il test di verifica dell’apprendimento l’attestato
regionale, ecc.).
Gli attestati in questione, dovranno essere conservati dall’azienda
o dall’albergo nelle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. se applicate,
oppure all’interno di una specifica cartellina creata ai sensi delle
nuove disposizioni regionali.
Il costo previsto per ogni partecipante è di € 60,00
+ IVA;
o contattare la Divisione Imprenditoriale Area Seminari Sig.ra Giulia
Gallo
tel 049/8227245
fax 049/8075744
E-mail: seminari@forema.it
B) CORSI AZIENDALI con docente consigliato dal richiedente
I corsi sono organizzati presso la sede dell’azienda o dell’albergo
con docente consigliato dal
richiedente (nel caso di albergo termale il proprio Direttore Sanitario).
Il costo del corso è pari a 300 € + IVA (importo decurtato
del compenso del docente);
Per ulteriori informazioni potete contattare la Divisione Imprenditoriale
Area Business Sig.ra Sonia Rizzo
tel 049/8227170
fax 049/8227514
E-mail:
azienda@forema.it
C) CORSI AZIENDALIcon docente qualificato Fòrema
Scarl.
Il costo del corso è pari a 500 € + IVA importo comprensivo
del compenso del docente).
Per ulteriori informazioni potete contattare la Divisione Imprenditoriale
Area Business Sig.ra Sonia Rizzo
tel 049/8227170
fax 049/8227514
E-mail:
azienda@forema.it