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Il Piano Transizione 5.0: una guida completa per le imprese

Il piano per il rinnovamento e l'innovazione aziendale. Per comprendere ogni aspetto del DL, dalla selezione dei beni strumentali ammissibili alle particolari aliquote e le possibilità di maggiore incentivazione, come il bonus per l'installazione di pannelli fotovoltaici, proponiamo una sintesi.

Insieme a opportunità e sorprese inaspettate, una rivelazione chiave è che l'accesso agli incentivi non sarà concesso automaticamente. Siete invitati a consultare la nostra interpretazione del disegno di legge, secondo la bozza esaminata dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio.

Il Decreto Legge per una rivoluzione industriale: Il Decreto Legge che introduce il Piano Transizione 5.0 è corposo, a dimostrazione della complessità della normativa. Il suo obiettivo è ambizioso: guidare le imprese italiane verso la duplice transizione digitale e green, in un contesto geopolitico in rapida evoluzione.

Un piano per tutti: Il Transizione 5.0 è rivolto a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Sono escluse solo quelle in difficoltà finanziaria o con sanzioni interdittive.

Investimenti per l'innovazione e l'efficienza: Per accedere agli incentivi, le imprese devono realizzare nuovi investimenti in beni strumentali e in progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici.

Cosa si può ottenere: Il piano prevede un credito d'imposta fino al 45% per gli investimenti che generano un risparmio energetico del 10%. Sono previste aliquote differenziate in base all'entità del risparmio e al valore dell'investimento.

Non solo beni strumentali: Il Transizione 5.0 incentiva anche l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con una dotazione di 1,89 miliardi di euro.

Formazione per le competenze del futuro: Il piano investe 630 milioni di euro nella formazione del personale, per colmare il gap di competenze in ambito digitale e green.

Un occhio al futuro: Le risorse stanziate sono distribuite su due anni (2024-2025) per evitare l'esaurimento del plafond nel primo anno e dare a tutte le imprese la possibilità di beneficiare degli incentivi.

Un piano complementare al Transizione 4.0: Il Transizione 5.0 si affianca al Transizione 4.0, integrandolo e ampliandolo. Le due misure condividono la base dei beni ammissibili, ma si differenziano per le tempistiche e le modalità di fruizione dell'incentivo.

 

Formazione

Le spese per la formazione del personale sono ammissibili se finalizzate all'acquisizione di competenze per la transizione digitale ed energetica.
Il limite massimo di spesa è del 10% degli investimenti in beni strumentali, fino a 300.000 euro.

Le spese devono essere erogate da soggetti esterni individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Aliquote del credito d'imposta

Le aliquote base variano in base al risparmio energetico conseguito e all'importo dell'investimento.
Sono previste 9 aliquote, che possono essere maggiorate per i pannelli fotovoltaici ad alta efficienza.

Le aliquote base vanno dal 35% al 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
Per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro, le aliquote scendono al 15%-25% per la quota fino a 10 milioni di euro e al 5%-15% per la quota oltre 10 milioni di euro.

 

Calcolo del risparmio energetico

Il risparmio energetico va riproporzionato su base annuale.
Si fa riferimento ai consumi energetici dell'anno precedente all'investimento.
Il risparmio deve essere al netto delle variazioni di produzione e delle condizioni esterne.
Per le aziende di nuova costituzione, si calcola un risparmio energetico controfattuale rispetto a uno scenario di riferimento.

 

Oneri documentali

Le aziende devono produrre:

  • una certificazione ex ante e una ex post;
  • due comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  • una certificazione del revisore dei conti.

Le due certificazioni saranno rilasciate da un valutatore indipendente.
Le piccole e medie imprese possono aggiungere al credito d'imposta le spese per la certificazione fino a 10.000 euro.

 

Interconnessione dei beni

L'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura è un requisito per la fruizione del credito d'imposta.
Non è più possibile l'auto-dichiarazione per beni sotto i 300.000 euro.

 

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta si utilizza in compensazione tramite F24, come per altri incentivi.
Non è cedibile o trasferibile.

La data limite per la fruizione è il 31 dicembre 2025.

Considerando i tempi necessari per l'ordine, la consegna, l'installazione e l'interconnessione dei beni, è consigliabile iniziare le procedure entro l'estate del 2025.

 

Provvedimento di concessione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà un provvedimento di concessione per ogni azienda.
Il credito d'imposta sarà disponibile 10 giorni dopo la comunicazione del provvedimento ai beneficiari.
Il credito d'imposta può essere utilizzato in cinque quote annuali di pari importo se non si ha capienza sufficiente nel primo F24.

 

Vincoli e obblighi

I beni agevolati devono essere tenuti per almeno 5 anni.
In caso di cessione dei beni o di mancato rispetto dei requisiti, il credito d'imposta dovrà essere restituito.
Le aziende devono conservare la documentazione che comprova il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
È prevista una certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti.

 

Controlli

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verificherà le condizioni di spettanza del credito d'imposta.
In caso di accertamento, il credito d'imposta dovrà essere restituito con interessi e sanzioni.

 

Cumulabilità

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi, a condizione che non si superi il costo sostenuto.
Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 o con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

 

Decreto attuativo

Un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy definirà i dettagli mancanti del piano.
Il decreto attuativo dovrà occuparsi di:

  • Contenuto e modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post.
  • Contenuto e modalità di presentazione delle certificazioni ex ante ed ex post.
  • Soggetti titolati a redigere le certificazioni.
  • Criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, in particolare per le imprese di nuova costituzione.

 

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