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CBAM: intervista a Marco Vesentini, Specialist di Confindustria Veneto Est

CBAM: scadenza imminente al 30 aprile abbiamo intervistato Marco Vesentini, Specialista del Regolamento CBAM presso Confindustria Veneto Est e Fòrema, Unisef e Punto Confindustria

Con l'avvicinarsi della scadenza del 30 aprile per il report sul CBAM, una domanda sembra preoccupare molti: è necessario dichiarare l'importazione di merci CBAM provenienti dal Regno Unito?
Effettivamente, dal 1° ottobre 2023, durante il periodo transitorio, è obbligatorio dichiarare le emissioni incorporate per le merci CBAM che arrivano dal Regno Unito. Questo è un punto cruciale per rimanere in conformità con il regolamento.

Parlando di conformità, se ci sono quali sono le sanzioni per coloro che non rispettano il regolamento CBAM?
Sì, la non conformità porta certamente a sanzioni. Coloro che omettono di presentare una dichiarazione CBAM, o la presentano errata o incompleta, possono affrontare sanzioni pecuniarie dai 10 ai 50 euro per tonnellata di emissioni non dichiarate. Inoltre, la merce può essere bloccata in dogana se i report non sono correttamente consegnati, un rischio non indifferente per le imprese. Un aspetto che suscita curiosità è relativo alle piccole importazioni.

Se un'azienda importa piccole quantità di merci CBAM, rientrano ugualmente nell'ambito del regolamento?
In realtà, c'è un'eccezione importante chiamata esenzione de minimis. Questa si applica quando il valore intrinseco totale delle merci CBAM in una specifica spedizione non supera i 150 euro. Se il valore è inferiore a questa soglia, le piccole quantità sono automaticamente esentate dal regolamento CBAM. È tuttavia importante considerare il valore complessivo totale delle merci CBAM in una spedizione per stabilire l'applicabilità dell'esenzione.

Ricordiamo a tutti l'importanza di prepararsi in anticipo e di consultare specialisti se in dubbio, per navigare al meglio le acque del regolamento CBAM.

Con questa intervista, speriamo di aver chiarito alcuni dei dubbi più comuni riguardanti il regolamento CBAM e di aver facilitato la comprensione delle sue implicazioni per le imprese.

Se hai dubbi contattaci a cbam@forema.it