Formazione Rspp - Aspp
Indicazioni per la scelta dei corsi
L’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha fissati i requisiti formativi e tecnico professionali richiesti per essere nominati RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) o ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione) e gli obblighi per coloro che svolgono già tale funzione. In relazione all’anzianità della nomina ed alle caratteristiche dell’incarico i percorsi formativi sono diversi e si possono suddividere nelle seguenti tipologie:
1) RSPP (dipendente o esterno) di nuova nomina
I requisiti minimi per poter essere nominato RSPP sono:
- Possesso di titolo di studio di scuola media superiore (maturità quinquennale di qualsiasi tipo)
- Frequenza al percorso formativo completo (modulo A + modulo B + modulo C) con modulo B specifico per il macrosettore al quale appartiene l’azienda.
NB: Il D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” ha previsto la possibilità di essere esonerati dalla frequenza ai mod. A e B per coloro che sono in possesso di alcune tipologie di lauree.
2) RSPP (dipendente o esterno) nominato dopo il febbraio 2003 (e prima del febbraio 2006)
La nomina a RSPP effettuata dopo il febbraio 2003 presuppone:
- il possesso del titolo di studio di scuola media superiore (maturità quinquennale di qualsiasi tipo)
- l’aver frequentato il corso base di 16 ore organizzato da Enti di formazione accreditati, dal D.Lgs. 195/03 (es. Unindustria Padova - Fòrema) o sulla base delle indicazioni date dalla Regione Veneto con delibera dell'aprile 2004.
Per continuare a svolgere l’attività l’RSPP deve frequentare:
- Il corso di specializzazione (modulo B) specifico per il macrosettore al quale appartiene l’azienda
- Il modulo C di 24 ore obbligatorio per tutti gli RSPP.
3) RSPP (dipendente o esterno) nominato prima del febbraio 2003
Per continuare a svolgere l’attività l’RSPP deve frequentare:
- il modulo C di 24 ore obbligatorio per tutti gli RSPP
- il corso di aggiornamento di 40 o 60 ore in funzione del macrosettore di appartenenza dell’azienda o il modulo B relativo allo stesso macrosettore. Tale corso deve essere completato entro il 14 febbraio 2012 con l'obbligo di effettuare almeno il 20% del monte ore complessivo entro il 14 febbraio 2008.
4) Visto l’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, il quale prevede che il Datore di Lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo Accordo Stato Regioni 223/CSR del 21 dicembre 2011 ha normato, nella durata e nei contenuti, la formazione e il rispettivo aggiornamento del corso per Datore di Lavoro che vogliono assumere il ruolo di RSPP.
