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Formazione Rspp - Aspp

Indicazioni per la scelta dei corsi
L’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha fissati i requisiti formativi e tecnico professionali richiesti per essere nominati RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) o ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione) e gli obblighi per coloro che svolgono già tale funzione. In relazione all’anzianità della nomina ed alle caratteristiche dell’incarico i percorsi formativi sono diversi e si possono suddividere nelle seguenti tipologie:


1) RSPP (dipendente o esterno) di nuova nomina
I requisiti minimi per poter essere nominato RSPP sono:

  1. Possesso di titolo di studio di scuola media superiore (maturità quinquennale di qualsiasi tipo)
  2. Frequenza al percorso formativo completo (modulo A + modulo B + modulo C) con modulo B specifico per il macrosettore al quale appartiene l’azienda.

NB: Il D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” ha previsto la possibilità di essere esonerati dalla frequenza ai mod. A e B per coloro che sono in possesso di alcune tipologie di lauree.

2) RSPP (dipendente o esterno) nominato dopo il febbraio 2003 (e prima del febbraio 2006)
La nomina a RSPP effettuata dopo il febbraio 2003 presuppone:

  1. il possesso del titolo di studio di scuola media superiore (maturità quinquennale di qualsiasi tipo)
  2. l’aver frequentato il corso base di 16 ore organizzato da Enti di formazione accreditati, dal D.Lgs. 195/03 (es. Unindustria Padova - Fòrema) o sulla base delle indicazioni date dalla Regione Veneto con delibera dell'aprile 2004.

Per continuare a svolgere l’attività l’RSPP deve frequentare:

  1. Il corso di specializzazione (modulo B) specifico per il macrosettore al quale appartiene l’azienda
  2. Il modulo C di 24 ore obbligatorio per tutti gli RSPP.

 

3) RSPP (dipendente o esterno) nominato prima del febbraio 2003
Per continuare a svolgere l’attività l’RSPP deve frequentare:

  1. il modulo C di 24 ore obbligatorio per tutti gli RSPP
  2. il corso di aggiornamento di 40 o 60 ore in funzione del macrosettore di appartenenza dell’azienda o il modulo B relativo allo stesso macrosettore. Tale corso deve essere completato entro il 14 febbraio 2012 con l'obbligo di effettuare almeno il 20% del monte ore complessivo entro il 14 febbraio 2008.

 

4) Visto l’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, il quale prevede che il Datore di Lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo Accordo Stato Regioni 223/CSR del 21 dicembre 2011 ha normato, nella durata e nei contenuti, la formazione e il rispettivo aggiornamento del corso per Datore di Lavoro che vogliono assumere il ruolo di RSPP.

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